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NON MENZIONE DELLA CONDANNA PENALE: DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE!

Sentenza 46826/2024 Corte Cassazione

La Suprema Corte, ha ricordato che il beneficio della non “menzione della condanna” di cui all’art. 175 cod. pen., tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato.
La sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena.

La valutazione del giudicante deve intervenire esclusivamente sulla base dei criteri della normativa, tenendo conto della “ratio” di tale istituto diretto a favorire il ravvedimento del condannato e l’eliminazione di conseguenze del reato che possano compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro.

Nel caso di specie, la Corte di merito, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche considerando le motivazioni e ritenuta indicativa la non particolare gravità del fatto e lo stato di incensuratezza del ricorrente, ha poi negato la non menzione, motivando il diniego sulla base unica ed esclusiva della natura del reato.

Il solo fatto che si tratti di un reato contro la fede pubblica osterebbe al riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, per un ragionevole interesse della comunità a conoscere, anche nei rapporti privati, l’esistenza di tale precedente.

Accolto il ricorso in merito alle motivazioni ed annullato il provvedimento della Corte di Merito.
Il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione.