Sentenza 9192/2024 Corte Cassazione
Il problema dello “strepitus fori“, al di là del suo fascino ermeneutico, è stato spesso oggetto delle pronunzie della Suprema Corte, essenzialmente in merito al calcolo di un “indennizzo per ingiusta detenzione“!
Nel caso specifico la Corte d’Appello, ex art.315 cod. proc. pen., aveva riconosciuto al ricorrente un’ipotesi di ingiustizia formale della detenzione, atteso il riconoscimento postumo del difetto di gravità indiziaria.
In tema di liquidazione dell’indennizzo, aveva ritenuto riconoscibile una somma a risarcimento, maggiorata in considerazione del documentato “strepitus fori“, prodotto dagli articoli di stampa allegati all’istanza.
Ciò aveva causato, oltre al danno psicologico, anche la sospensione dalle mansioni lavorative ed il trasferimento ad altro ufficio, da parte del datore di lavoro.
Avverso tale ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio riguardo alla misura dell’indennizzo.
Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento (cfr.Cass. 24225/2015 – 27474/2021).
La sussistenza dello strepitus fori, consistente nell’impossibilità di contenere la risonanza della notizia, e nella sua diffusione esorbitante dalle comuni modalità di informazione.
In questo caso si è evidenziato come la Corte Territoriale si sia adeguatamente confrontata con i principi della normativa vigente, e la decisione si sia attenuta ai principi sopra richiamati.