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Non può essere esaminato il ricorso per cassazione che non contiene la sintesi dei fatti di causa.

Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione nell’ordinanza 10590/21, pubblicata il 22 aprile, con la quale la Suprema Corte ha chiarito che l’omissione nell’atto non consente alla stessa di conoscere la posizione processuale delle parti. Inoltre la lacuna, non può essere colmata leggendo i mezzi d’impugnazione se comunque le argomentazioni presuppongono la conoscenza degli eventi sui quali si controverte. Perciò, i Supremi Giudici, hanno stabilito che l’atto di impugnazione non rispetta le prescrizioni dell’art. 366, primo comma numero 3, cpc, in quanto la sintesi dei fatti di causa risulta necessaria per una conoscenza completa e chiara dei fatti, così da permettere una comprensione sostanziale e processuale degli stessi e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato. Inoltre, spiega la Corte la norma prevede un’indicazione in via sommaria delle reciproche pretese delle parti, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che le giustificano, ma risulta fondamentale ripercorrere la vicenda processuale riportando quelle che sono le argomentazioni su cui la sentenza di primo grado è fondata, le difese svolte in appello e il tenore della sentenza impugnata.