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Non può ospitare l’anziano parente malato per mancanza dell’ascensore.

In un condominio l’installazione di un ascensore deve essere deliberata dall’assemblea, con una maggioranza del numero di voti degli intervenuti, rappresentativi di almeno due terzi del valore dell’edificio. Le spese per la progettazione e l’installazione di un ascensore per disabili in condominio devono essere sostenute da chi usufruirà dell’impianto. Se l’impianto realizzato anche da un solo condòmino viene poi utilizzato anche dagli altri comproprietari, tutti i condomini dovranno concorrere alle spese di manutenzione, in base ai rispettivi millesimi di proprietà, poiché anch’essi traggono vantaggio dall’innovazione.

In questo caso è il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 1370/21, pubblicata dalla seconda sezione civile: la proprietaria di uno studio professionale, si era opposta alla realizzazione di un piccolo ascensore unipersonale per un disabile in carrozzella, lamentando la riduzione di visibilità del portone d’ingresso. Il giudice ha ritenuto che non vada tutelato solo il diritto del portatore di handicap o dell’anziano che abitano all’interno dello stabile, ma anche il «diritto naturale del proprietario di ospitare l’anziano e malato genitore, senza vincoli e impedimenti indotti dalle barriere architettoniche, liberamente, ogni qualvolta lo voglia, con possibilità di fargli utilizzare un ascensore ai fini dell’accesso, altrimenti impedito o sommamente disagevole». Pertanto, il giudice ha respinto la tesi della proprietaria