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NON SEMPRE SI PUÒ VINCERE: MA È IMPORTANTE NON PERDERE!

R.G.4788/2018 Tribunale Salerno

La sentenza che qui commentiamo è giunta alla fine di un interessante procedimento, che aveva per oggetto la richiesta danni avanzata da un noto studio di commercialisti salernitani, patrocinati dallo Studio Legale Labonia, e derivante dai comportamenti di una dipendente, ritenuti non consoni alle norme di corretto comportamento professionale.
La stessa, secondo le risultanze di parte attrice, era incorsa in errori procedurali facendo perdere numerosi clienti allo studio ricorrente: inoltre, aveva violato i doveri di lealtà, correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro, adoperando le apparecchiature informatiche ricevute in dotazione per conto di propri clienti personali, a dispregio della sua funzione di subordinazione.
A seguito di ciò, secondo asserzioni di parte attrice, era stata licenziata per “giusta causa“, con richiesta al giudice del lavoro di un risarcimento danni, nella misura di circa €30.000, ex art.2105 codice civile.
La convenuta disconosceva qualunque addebito ed evidenziava che, dalla lettera di licenziamento, risultava almeno formalmente che il procedimento era stato attuato per “giustificato motivo oggettivo” di riduzione del personale, e non per “giusta causa“.
Da accusata diventava quindi accusatrice, spiegando domanda riconvenzionale per circa € 120.000 in virtù delle effettive mansioni da lei svolte, per oltre un decennio, e che andavano ben oltre quelle risultanti dall’inquadramento contrattuale.

Il giudice adito ha sancito un sostanziale pareggio rigettando entrambe le domande a lui sottoposte.

In riferimento alla domanda attrice, mancando la prova di un danno economico, ex art.1223 codice civile, a dimostrazione di un nocumento economico conseguente alla condotta della dipendente.
Non riconosciuta neanche la concorrenza sleale in quanto, l’art.2105 codice civile prevede che “il dipendente non debba trattare affari in conto proprio, in concorrenza con l’imprenditore né debba divulgare notizie sull’organizzazione dell’impresa“: nel corso del lungo rapporto di dipendenza, il datore di lavoro non aveva mai avanzato lamentele in merito a tali contestazioni.
In riferimento alla spiegata riconvenzionale, le prove testimoniali hanno dimostrato come l’attività della dipendente fosse stata sempre contenuta nei limiti del proprio inquadramento, mancando una circostanziata prova contraria.

Alla luce, quindi, delle risultanze del processo, lo stesso si concludeva senza vinti né vincitori, con compensazione delle spese legali.