Legge 47/2025 Gazzetta Ufficiale
La nuova legge modifica la disciplina delle intercettazioni, assegnando un limite massimo di durata complessiva di 45 giorni, che potrà essere superato solo con specifiche condizioni.
L’intervento legislativo modifica l’art. 267, comma 3 c.p.p., che disciplina le modalità e la durata delle operazioni di intercettazione.
Con la precedente normativa, il decreto del pubblico ministero che autorizzava l’intercettazione, indicava una durata iniziale massima di 15 giorni, prorogabile dal giudice per periodi di pari durata, senza limiti al numero di proroghe.
La nuova norma, dunque, introduce un tetto massimo complessivo di 45 giorni, che potrà essere prolungata “solo in presenza di elementi specifici e concreti e di assoluta indispensabilità”. Sarà necessaria una motivazione espressa del giudice.
La legge interviene anche sull’art. 13 della L. n. 152/1991, in merito alle indagini per delitti di criminalità organizzata e altri reati di rilevante allarme sociale. In tali casi, si applicano regole più flessibili rispetto a quelle ordinarie:
l’intercettazione può essere autorizzata in presenza di sufficienti indizi (anziché gravi indizi);
sarà sufficiente che l’intercettazione sia necessaria per le indagini, e non assolutamente indispensabile; le intercettazioni ambientali potranno essere svolte anche in luoghi di privata dimora, anche senza motivo di ritenere che lì si stia svolgendo l’attività criminosa (art. 13, co. 1).
L’art. 13, comma 2, prevede “un limite iniziale di 40 giorni, prorogabile con decreto motivato del giudice per periodi successivi di 20 giorni, senza un tetto massimo complessivo”.
La nuova legge riguarda esclusivamente il comma 1, lasciando intatto il nuovo limite temporale di cui al comma 3.
La modifica al comma 2 dell’art. 13 conferma che “la disciplina speciale sulla durata delle intercettazioni in ambito di criminalità organizzata resta applicabile, in quanto espressamente prevista in deroga all’art. 267, comma 3, c.p.p.”
Dunque, volontà di contenere i tempi delle intercettazioni, rafforzando le garanzie processuali, con deroghe in presenza di fondati motivi o in casi di particolare pericolosità sociale.