Sentenza 109/2022 TAR Lombardia – Sez.Prima
È la stessa Unione Europea, dove è nato il concetto di Green Pass, a stabilire che le misure in difesa dell’interesse pubblico, devono essere proporzionate ed adeguate. Anche questa sentenza conferma che il provvedimento di sospensione dall’Albo, ha conseguenze troppo gravi, stante la possibilità, per il professionista stesso, di svolgere attività online e da remoto, tale da non obbligarlo a contatti con il pubblico ed essere, in conseguenza, motivo di rischio per la salute degli altri.
Dunque, sancito il concetto che bisogna attuare la sanzione meno gravosa e sacrifici inutili, ci riportiamo alle sterili opposizioni per il recente reintegro in ospedale dei medici non vaccinati, in considerazione della carenza di organico: gli stessi, potranno essere sottoposti ad incarichi che non obbligano alla vicinanza con i degenti a rischio.
Politica e logica non vanno, quasi mai, d’accordo.