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NON SOLO SPORGO QUERELA MA VOGLIO CHE PUNIATE I COLPEVOLI!

Sentenza 38232/2024 Cassazione Penale

Sancito dalla Suprema Corte che “la querela“, consistendo in una manifestazione di volontà, deve essere considerata alla stregua di un vero e proprio negozio giuridico, per cui valgono, per la sua interpretazione, le regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ.

Pertanto, si deve indagare quale sia stata l’intenzione di chi l’ha presentata ed il senso per cui essa possa avere qualche effetto, o non averne alcuno.

Deve, quindi, emergere chiaramente la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, ai fini di riconoscere la validità della querela stessa, ma la sussistenza di tale volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiede formule particolari. Se emergono situazioni di incertezza, vanno, comunque interpretate alla luce del “favor querelae” (cfr.Cass. 2665/2021).

La stessa “Riforma Cartabia” ha inteso chiarire tale concetto, dissociandosi dalla secolare tradizione imperniata sulla sua ufficialità, superando la presenza di eventuali ostacoli formali nell’atto di querela.

Allorquando la persona offesa afferma di sporgere formale “denuncia/querela” nei confronti del responsabile, nell’ottica ermeneutica deve riconoscersi una manifestazione di sicura istanza punitiva per il reato commesso in suo danno, dovendosi ritenere la piena ricorrenza della condizione di procedibilità dell’atto.

Anche in caso di querela presentata “verbalmente” alla polizia giudiziaria, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l’autore del reato, è desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato come “verbale di ricezione di querela orale“.
(cfr. Cass.9968 /2020)