Sentenza 1253/2024 Corte Cassazione
La Suprema Corte, nella recente sentenza che commentiamo, ha puntualizzato che il reato di cui ex art.405 c.p.(turbativa di funzione religiosa), può essere configurato da due differenti condotte antigiuridiche: ostacolare l’inizio o l’esercizio fino a determinarne la cessazione, oppure disturbare il contesto, tanto da non consentite il suo svolgimento regolare (cfr.Cass. 20739/2003).
Nel caso specifico, la corte di merito aveva ravvisato il reato nella turbativa causata dal comportamento dell’imputato che aveva, nel corso della processione, impedito il regolare svolgimento della stessa, rumoreggiando ed inveendo nei confronti del Vescovo.
La fattispecie può essere integrata anche dalla strumentalizzazione per scopi contrari al sentimento religioso, come la scelta di obbligare soste avanti alle abitazioni dei “mafiosi“. (Cass.2242/2021)
Evidenziate come comportamenti penalmente reprensibili, anche le manifestazioni di dissenso all’interno di una chiesa, nei confronti di autorità civili o politiche intervenute alla funzione o il gesto eclatante di gettare a terra l’ostia consacrata e calpestarla, generando “un trambusto” tra i partecipanti (evento realmente accaduto).
Anche il nostro amato patrono San Matteo, è stato adoperato nel giorno del suo festeggiamento, come “cassa di risonanza” per contestazioni di popolo: ma in casa nostra è stato più facile seguire la strada della composizione tranquilla, senza la necessità di trascinare “Sacro e Profano” in un’aula di giustizia.