E’ quando afferma la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 5059 del 24 febbraio 2021, ha deciso che spetterà poi al giudice valutare l’utilità dei costi sostenuti per il minore, anche alla luce del tenore di vita condotto.
Pertanto, è stato respinto il ricorso di un padre che si opponeva alla restituzione di alcune spese straordinarie decise unilateralmente dalla ex. Questa obiezione è stata insufficiente per i giudici di merito con una decisione condivisa in sede di legittimità.
Non è configurabile a carico dell’affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia rilevato validi motivi di dissenso.
Quindi, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell’esistenza dei motivi di dissenso spetta al giudice, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore.