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Nonostante l’era digitale, la vecchia raccomandata con ricevuta di ritorno conserva la sua importanza.

Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione nella sentenza 13145/21, pubblicata il 14 maggio, in merito ad un recesso dal contratto. Nel caso di specie, se la forma prevista dal contratto per il recesso è la raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione produce i suoi effetti quando viene a conoscenza del destinatario o almeno quando sia possibile presumere che lo stesso ne sia venuto a conoscenza, e risulta dunque fondamentale per la prova la copia della cartolina postale di ricevimento. Inoltre, i Supremi Giudici hanno chiarito che, salvo diversa pattuizione, quando il contratto prevede che la comunicazione debba avvenire a mezzo raccomandata, la disciplina di riferimento è quella prevista negli articoli 1334 e 1335 c.c., quindi la sola spedizione della lettera non produce alcun effetto, spetta alla ricorrente provare che l’atto di recesso sia effettivamente giunto a conoscenza della società, anche per presunzioni, e ciò risulta fondamentale anche per far decorrere il termine di dieci giorni previsto nel contratto, affinché il recesso possa spiegare i suoi effetti.