Lo ha sancito la quinta sezione civile del Tribunale di Roma con sentenza 78/2021, secondo cui è nulla la delibera che autorizza i lavori condominiali extra senza la costituzione del fondo speciale, essendo tassativo l’art. 1135 primo comma numero 4 c.c. introdotto con la riforma del 2012 che, consente di accantonare per un certo periodo le somme destinate alle opere di manutenzione straordinarie, tutelando i singoli dal rischio di pagare l’appaltatore anche per i morosi, escludendo la possibilità di derogare alla volontà dei privati. L’assemblea non può approvare il preventivo dei lavori, escludendo a maggioranza la costituzione del fondo speciale; dunque, per la nullità della delibera condominiale, basta prevedere opere di manutenzione extra senza istituire, al contempo, il fondo speciale.