D.M. 110/2023
Con il decreto citato, il Ministero della Giustizia ha definito i nuovi criteri di redazione degli atti nel processo, indicandone limiti e tecniche, ai sensi dell’articolo 46 delle “disposizioni di attuazione” del codice di Procedura Penale.
I nuovi criteri si applicano agli atti processuali delle parti private e dei P.M. e sono riferiti a comparse di risposta, memorie difensive, contro ricorsi, atti di intervento e quant’altro.
Al di là dell’intestazione che indica l’ufficio giudiziario preposto ed i nomi delle parti, ci sarà l’inserimento di parole chiave ( nel numero massimo di 20), che individuino l’oggetto della procedura.
Vi sarà poi una esposizione distinta e specifica in fatto ed in diritto, precisazione delle conclusioni, con indicazione delle pregiudiziali e delle subordinate.
Dovranno essere specificatamente indicati i mezzi di prova ed il valore della controversia.
Infine, l’eventuale richiesta di distrazione delle spese ed ammissione al patrocinio a carico dello Stato.
Dal punto di vista dimensionale, a seconda della tipologia degli atti, potranno essere adoperati 80.000 caratteri, oppure 50.000 o 10.000 a seconda dei casi.
Anche i provvedimenti dei giudici dovranno sottostare a determinate caratteristiche, correlate alla complessità della controversia ed alla sua tipologia.