Sentenza 20494/2022 Sezioni Unite
La sentenza osservata riguarda i vari risvolti legali che si aprono laddove, tra il “de cuius” e il coniuge superstite, fossero in atto provvedimenti, a seguito di separazione o divorzio, inerenti la corresponsione di un assegno di mantenimento.
Innanzitutto va chiarito che, la qualifica di erede, spetta solo se non è intervenuto il divorzio o una sentenza di separazione, che preveda un addebito a carico del superstite: se non compaiono queste concause, il coniuge separato è erede a tutti gli effetti, compreso il suo diritto alla legittima sull’asse ereditario.
La cancellazione dei diritti civili del matrimonio, pone fine a qualunque pretesa di successione.
Abbiamo detto che, anche in regime di separazione, vengono meno le caratteristiche a succedere, se il giudice ha dichiarato l’addebito in sentenza, scaturito da una violazione dei doveri matrimoniali: quali la fedeltà, l’assistenza materiale e morale, la convivenza, il rispetto ed il contributo ai bisogni familiari.
Se vi era in essere un assegno di mantenimento, gli eredi non hanno alcun dovere di continuare a corrisponderlo, in quanto è un’obbligazione personale che non rientra in successione.
Il superstite separato, mantiene il diritto alla sua quota di legittima.
Se c’è una causa in corso, gli eredi sono tenuti a corrispondere l’eventuale nuova determinazione dell’assegno, dal momento della domanda giudiziale fino alla data del decesso.
In casi del tutto eccezionali, è previsto un assegno di mantenimento a carico dell’eredità, quando il titolare di assegno divorzile periodico, può dimostrare uno stato di estremo bisogno.