Sentenza 421/1963 Corte Cassazione
Quando, ascoltando il telegiornale, apprendiamo la notizia della scomparsa di 30 gatti nel bolognese, (evento che ha prodotto sconforto e preoccupazione nei proprietari, per l’ipotesi che si tratti dell’azione di un serial killer), sorge spontanea la necessità di approfondire cosa preveda la normativa, in relazione alle “promesse di lauta mancia” che, normalmente, vengono attivate in simili situazioni.
La “promessa al pubblico” è regolamentata dall’articolo 1989 Codice Civile, stabilendo che, chi prometta una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia un certo tipo di azione, è vincolato ad ottemperare, dal momento in cui tale promessa viene resa pubblica.
Anche la Cassazione, con la sentenza datata che citiamo, ribadì questo obbligo.
Di fatto, chi promette non può fare marcia indietro, appellandosi ad un mutamento delle condizioni (soggettive od oggettive), in quanto tale eventualità era una ipotesi prevedibile: solo il destinatario della promessa si trova nella possibilità di scioglierla.
Ovviamente, un impegno riferito ad una non specificata quota di ricompensa, lascia il tempo che trova, permettendo al promittente di cavarsela con il riconoscimento di una quota minima.
Ritornando, però, alla scomparsa dei gatti, una nota “influencer” ha promesso €5.000 a chi le riporti la sua micina.
Speriamo per lei che sia acculturata sulla normativa vigente.