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Obbligo di contributo assistenziale da parte del coniuge divorziato, in favore del figlio depresso

Sentenza 559/2019 Tribunale di Rimini – Sez.Unica

Viviamo, ancor oggi, in una strana epoca in cui i quotidiani attacchi mediatici, la costanza di una situazione pandemica incerta e la progressiva perdita dei valori basilari, sempre più spesso pone, anche i giovani, in situazioni di grosso stress psicologico.

Questa sentenza pone in chiaro l’obbligo di entrambi i genitori, nel continuare in un’azione assistenziale nei confronti di un figlio maggiorenne, psicologicamente provato.

Seppur entrambi i coniugi avevano situazioni economiche che ne garantivano l’autosufficienza, il padre è stato obbligato a riconoscere alla moglie, seppur divorziata, un assegno NON di mantenimento, bensì di contributo assistenziale, a favore del figlio maggiorenne, patologicamente depresso e con lei convivente.

I legami di sangue quindi, anche se non di amore genitoriale, continuano a sortire i loro risvolti necessari, pure dopo la fine degli effetti civili del matrimonio.