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OBBLIGO DI VACCINAZIONE COVID: PROCEDURE DI “CASA NOSTRA”!

Sentenza 4529/2023 Giudice di Pace di Nocera Inferiore

Lo Studio Legale Labonia ha patrocinato, con esito positivo, una ricorrente che si è opposta al pagamento della sanzione amministrativa di €100, per il mancato rispetto dell‘obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

In verità, l’unica difficoltà dell’azione difensiva, è stata quella di enumerare all’organo giudicante, tutta la pletora di rinvii di legge, inerenti l’irrogazione di tale sanzione.

Di fatto, il DL n. 44/2021, modificato dal DL n. 1/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge n.18/2022), ha esteso l’obbligo di vaccinazione agli ultracinquantenni. Nello stesso decreto è stata prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €100  per i soggetti che, a far data dal 1° febbraio dello stesso anno, non risultassero in regola con gli obblighi vaccinali.

Successivamente, il DL n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ha differito tale obbligo dal 1° febbraio al 15 giugno 2022.

In seguito, la Legge n.199/2022, ha sospeso dal 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 tutte le attività e i procedimenti di irrogazione. Per effetto della medesima legge sono stati sospesi fino al 30 giugno anche i termini di pagamento della sanzione amministrativa, irrogata con gli avvisi di addebito emessi prima del 31 dicembre 2022.

Con il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni nella Legge n. 87/2023, è stato prorogato al 30 giugno 2024 il termine di sospensione per i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste.

Per ultimo, l’art.4 della Legge n. 18/2024, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di sospensione, che riguarda anche quegli atti affidati agli operatori postali e consegnati ai destinatari dopo l’entrata in vigore della Legge n. 199/2022.

Risultata quindi, esaustiva la pregiudiziale, rientrando il provvedimento contro la ricorrente tra tali avvisi, i cui termini per il pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Accolto il ricorso, con compensazione delle spese.