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Omesso versamento ritenute: imprenditore assolto per particolare tenuità del fatto.

La Corte di Cassazione con sentenza 9909 del 12 marzo 2021, accogliendo il ricorso di un manager, ha riconosciuto la scriminante di cui all’art. 131 bis c.p. per l’imprenditore che non versa per alcuni anni le ritenute previdenziali se, il debito INPS non raggiunge la soglia prevista dalla legge, non essendovi alcuna abitualità nel reato. La Suprema Corte, infatti, ha sancito che si tratta di un unico reato che vede come momento consumativo quello in cui si verifica il superamento della soglia di punibilità, mentre le eventuali ed ulteriori omissioni si considerano quali momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione coincide con la infruttuosa scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità omessa, oppure con la data del 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.