Sentenza 19217/2020 Cassazione Penale
Stigmatizzato da questa sentenza della Corte, il concetto che la caccia di gruppo al cinghiale, quale attività venatoria con l’uso di armi, è attività di estrema pericolosità.
In conseguenza, il comportamento da attuare da parte di ogni partecipante alla battuta di caccia, deve essere improntato alla massima attenzione, al fine di preservare l’incolumità dei terzi ed a non mettere in pericolo la vita degli altri cacciatori: obbligo quindi di accertarsi che il campo di tiro sia completamente aperto e visibile, con l’assoluto divieto di sparare verso bersagli coperti da cespugli o vegetazione.
Tale comportamento, nel caso di mortale incidente, farebbe scattare l’ipotesi di omicidio colposo. Né può valere, come nel caso della specifica sentenza, il tentativo di difesa improntato sul fatto che, la vittima, si era spostata dalla sua originaria postazione assegnata.
Ciò non può essere considerato fatto imprevedibile, tale da scagionare dalla condotta colposa!