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Omissione del soccorso stradale: si allontana di molto dal luogo incriminato.

Nelle ipotesi di incidente stradale con danno alle persone, i soggetti coinvolti hanno l’obbligo di fermarsi, in caso contrario opera il reato di fuga ai sensi dell’art. 189 comma 6 del codice della strada. Il reato di fuga ai sensi dell’art. 189 comma 6 Cds opera se il conducente si allontana o si ferma sul posto per un lasso di tempo insufficiente a consentire la propria identificazione e quella del mezzo condotto, senza che rilevi la sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata.

Infondata la tesi del conducente che decide di allontanarsi dal luogo dell’incidente. La Cassazione con la sentenza n. 11676/21, depositata dalla quarta sezione penale, condanna il conducente dell’auto per reato di fuga dopo aver provocato il sinistro e leso due persone. La Corte rigetta la tesi dell’imputato secondo cui si sarebbe fermato a non più di 200 metri dal luogo del sinistro perchè impossibilitato a causa del traffico. Pertanto, il Palazzaccio afferma che l’imputato sarebbe stato nelle condizioni di tornare a piedi sul luogo a verificare l’accaduto, arrivando in pochi minuti. Inoltre, essendosi staccato, nell’urto, lo specchietto retrovisore e frantumato il vetro, era improbabile non rendersi conto del sinistro. Rigettati i ricorsi.