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L’omologa della separazione è titolo esecutivo a condizione

Ordinanza 15697/2023 Corte Cassazione

Questa ordinanza della Corte, ha precisato che l’accordo di separazione omologato, fa parte dei titoli esecutivi indicati all’articolo 474 Codice Procedura Civile e quindi, a tutti gli effetti, può essere posto alla base di un atto di precetto: a condizione, però, che consenta la precisa determinazione del “quantum debeatur”, come somma liquida ed esigibile.
La diatriba, che ha visto due ex coniugi incrociare le armi per tre gradi di giudizio, aveva preso il via dal ricorso del marito, che aveva attivato un’azione esecutiva nei confronti della ex moglie, ove ottenere la restituzione del 50% delle cifre da lui versate per estinguere il mutuo della casa, così come previsto dagli accordi che avevano portato all’omologa della sentenza di separazione.
Gli Ermellini hanno accolto solo in via di diritto quanto richiesto dal ricorrente, riconoscendo la valenza del titolo esecutivo al provvedimento di omologa, che possiede tutti i crismi per essere attivato, essendo stato stilato di fronte ad un pubblico ufficiale, ai sensi dell’articolo 2699 Codice Civile: e quindi formalmente ineccepibile.
In pratica però, detto titolo esecutivo può essere posto alla base di un atto di precetto, solo se in esso risulta precisata la somma dovuta, e non lasciata ad ulteriori e successivi calcoli per essere determinata.