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OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SU MOTIVAZIONI VELLEITARIE

Sentenza 775/2024 Giudice di Pace di Salerno

La sentenza che prendiamo oggi in esame, ha segnato come vincente la linea difensiva dello Studio Legale Labonia, che patrocinava una società finalizzata alla produzione ed installazione di infissi, in merito all’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della stessa, ad opera di un committente moroso.
Le motivazioni si basavano su presunte gravi inadempienze contrattuali poste in essere dalla opposta società, tali da giustificare il mancato pagamento di una fattura emessa, con ulteriore richiesta di risarcimento danni subiti, riferiti anche ad immagine aziendale e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La linea difensiva ha preliminarmente chiarito che la fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto si riferiva a lavori differenti da quelli eccepiti come svolti “non a regola d’arte” e la stessa non era mai stata precedentemente contestata. Specificato nelle conclusioni che, tutte le fatture pregresse riferite a quella tornata di lavori, erano state regolarmente pagate dal committente: tranne l’ultima oggetto di opposizione.
In base all’art.2697 codice civile, il creditore opposto deve fornire gli elementi probatori a sostegno delle proprie pretese mentre, è onere del debitore, provare l’esistenza di un fatto estintivo dell’adempimento.
Le fatture depositate sono state considerate esaustive per quanto riguarda la pretesa di parte opposta, in quanto rivestono efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, se accettate dal contraente destinatario della prestazione e, dallo stesso, annotate nelle sue scritture contabili.
Detta annotazione costituisce atto ricognitivo in ordine ad un evento, produttivo di un rapporto giuridico, stante la sua natura confessoria ex art.2720 codice civile.
Nulla è emerso dalla escussione dei testi per cui, le inadempienze paventate dall’opponente risultano non provate, con conseguente rigetto dell’istanza e conferma dell’emesso decreto ingiuntivo in forma esecutiva.