Sentenza 36813/2022 Corte Cassazione
(Approfondimento tecnico-legale)
È fatto acclarato che, le nostre procedure giudiziarie, mal sopportano i comportamenti ritardatari: tale impostazione produce effetti e conseguenze negative, soprattutto nel procedimento penale, dove non sono ammesse distrazioni o ritardi da parte dell’accusato o del suo difensore.
“E pluribus unum”, analizziamo questa sentenza della Suprema Corte, che avvalora e conferma il principio giurisprudenziale.
Nel caso specifico, la mancata opposizione nei termini avverso un “decreto penale di condanna” aveva formalizzato l’esecutività dello stesso: a poco è servita l’opposizione tardiva dell’interessato, dichiarata inammissibile dalla pronuncia in oggetto.
Secondo la linea difensiva, l’ordinanza impugnata sarebbe stata affetta da violazione di legge e vizio di motivazione, e doveva considerarsi errato da parte del giudice, ritenere che dovesse essere necessariamente preceduta da una formale richiesta di “rimessione in termini”, ex art.175 Codice Procedura Penale.
Sempre secondo la difesa, per un principio di celerità ed economia processuale, si doveva considerare implicita detta richiesta, anche in considerazione del fatto che, l’opponente aveva precisato di non essere stato messo tempestivamente a conoscenza del decreto, poi, impugnato.
Ritenuti completamente infondati e inammissibili i motivi avanzati dalla difesa in quanto, per giurisprudenza consolidata, l’opposizione a decreto penale appartiene al “genus” delle impugnazioni per cui, la sua tardiva presentazione, determina un caso di “inammissibilità originaria” (Cassazione Penale 2814/1981).
Preclusa, quindi, qualunque altra via decisionale per il giudice competente, se non quella di una dichiarata inammissibilità.
Per di più, la norma esplicitata dall’art.175 Codice Procedura Penale, precisa che l’imputato condannato con decreto penale, che non abbia avuto tempestiva conoscenza del provvedimento, “a sua richiesta” è riammesso nel termini per proporre opposizione, salvo non vi abbia volontariamente rinunciato.
Chiara dunque la procedura da seguire, in caso di inconsapevolezza del provvedimento.
Ed ancora! L’ordinanza che respinge una richiesta di “restituzione in termini”, è autonomamente impugnabile per cassazione: motivo di ulteriore infondatezza della linea difensiva attuata.
Nel caso specifico, quindi, ed in tutti quelli similari, ineccepibile il comportamento del giudicante sull’opposizione, al quale non è demandato il potere di esaminare le ragioni di una tardività (per quanto potenzialmente valide), essendo lo stesso obbligato solo a rilevarne l’inammissibilità, come appare manifesto dalle norme che regolano la fattispecie.