Sentenza 1220/2022 – Corte di Appello di Bari – Prima Sezione Civile
Troppo comodo per la figlia maggiorenne, continuare a godere di un assegno di mantenimento da parte del padre, pur avendo abbandonato gli studi, con l’avvio di una relazione stabile familiare, da cui era nato anche un figlio. L’ordinanza 17183/2020 della Cassazione, già citata in pronunciamenti similari, rimane un baluardo di difesa per quei genitori, obbligati a mantenere dei figli immeritevoli.
In buona sostanza, l’avvio di un percorso di vita autonomo, da parte della maggiorenne, ha scagionato in pieno il genitore dall’obbligo di sostentamento, a cui avrebbe dovuto sottostare, invece, se la stessa avesse proseguito negli studi, in attesa di una futura sistemazione di vita. Mal ne incolse, alla fanciulla, voler pubblicare sui social l’immagine della sua famigliola felice, all’ombra dell’assegno paterno.