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Palpeggiare non è atto goliardico ma reato

Sentenza 24872/2021 Cassazione Penale

Siamo freschi di notizie televisive in riferimento alla sospensione e licenziamento, da parte della Rai, di un noto cantante, reo di un fugace palpeggiamento ai danni di una sua collega di trasmissione. La linea difensiva dello showman è stata subito quella di un atto goliardico e non a sfondo sessuale.

Purtroppo per lui, al di là di quelle che possono essere le reazioni del pubblico televisivo, ci sono anche pregresse sentenze che ne condannano il comportamento, stigmatizzandolo, come violenza sessuale e non come scherzo di cattivo gusto.

Di fatto, la sentenza della Cassazione che prendiamo qui in considerazione, sancisce che il dolo, in tale genere di reati, non richiede, necessariamente, una condotta finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale, ma è sufficiente che il gesto sia atto a suscitarne lo stimolo, pur senza la volontà di perseguirlo. Attenzione, quindi, alla famosa “mano morta”: ne sono ben vive le conseguenze!