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“Papà non mi vuole bene: ed io cambio il cognome”!

Sentenza 8422/2023 Consiglio di Stato

Quando ed in quali occasioni è lecito avanzare una procedura per cambio di cognome?

Secondo la normativa vigente, ciò è possibile solo quando tale decisione, di estrema importanza, si basi su situazioni obiettive ed indiscutibili, avvalorate da una adeguata documentazione che ne dimostri la validità delle motivazioni.

La vicenda prende forma dal diniego opposto dalla Pubblica Amministrazione, in riferimento all’istanza presentata da una figlia, che voleva disconoscere il cognome paterno a favore di quello della madre: e ciò a causa di un comportamento anaffettivo ed assente da parte del genitore.

La P.A. aveva ritenuto insufficienti le motivazioni poste alla base della richiesta e, soprattutto, non comprovate da alcun genere di documentazione.

Seguendo, però, anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la sentenza del Consiglio di Stato che citiamo, ha sancito come il cognome debba essere direttamente funzionale alla “creazione dell’identità del figlio”.

In questo caso specifico il padre, dopo il divorzio, aveva fatto mancare qualunque tipo di sostentamento alla figlia, sia materiale che morale, non dimostrando alcun interesse alla costruzione di un rapporto affettivo con la stessa.

Il Consiglio di Stato, dunque, ha ritenuto sufficienti le ragioni presentate a supporto della richiesta, respingendo l’appello della Pubblica Amministrazione: anche in mancanza di specifiche ragioni di interesse pubblico, che potessero essere ostative a detto cambio di cognome.