Nel caso di un incidente in un parcheggio privato, sia esso custodito o meno, se l’area è circoscritta da transenne o cancelli, allora non c’è copertura assicurativa e a risarcire il danno sarà il conducente responsabile; viceversa, se non vi sono delimitazioni, allora l’eventuale incidente è coperto dalla polizza rc-auto.
Con il contratto di locazione sussiste la mancanza dell’obbligo di custodia e di responsabilità a carico del proprietario dell’area. Lo sancisce la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 9883/21.
Nel caso di un parcheggio privato non a pagamento, il gestore del parcheggio gratuito non paga i danni subiti dall’auto mentre era parcheggiata perché tra le parti si instaura una locazione e non un deposito: con il contratto di locazione sussiste la mancanza dell’obbligo di custodia e di responsabilità a carico del proprietario dell’area. Pertanto, l’obbligo di custodia non è escluso a priori, ma può dirsi ricorrente solo se risulti che l’utente abbia inteso ex professo assicurarsi la conservazione del bene: ad esempio, nel caso di parcheggio oneroso, prevedendo un corrispettivo più elevato. Respinto il ricorso.