Sentenza 1088/2021 TAR Lombardia
La speciale tutela introdotta dal D.L. 148/2017, non ha valenza quando il professionista contratta la sua prestazione su un piano paritetico col committente.
Di fatto, il famoso “equo compenso” nei confronti del legale, viene attuato a difesa dello stesso allorquando deve patrocinare gli interessi di soggetti molto più forti contrattualmente, come banche ed assicurazioni.
Nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato, invece, ritenuto giusto che la stessa affidi incarico di tutela legale a quel professionista che, autonomamente e senza alcun vincolo o costrizione, abbia presentato il preventivo di spesa più conveniente.
In questo caso, dunque, i parametri minimi di “equo compenso” non hanno motivo di essere.