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Patto di non concorrenza valido anche se manca l’importo minimo garantito.

La Corte di Cassazione con ordinanza 5540/21, accogliendo il ricorso di una banca che vincolava un dipendente al patto di non concorrenza prevedendo un importo pari a 18mila euro spalmato su tre anni, ha sancito che il patto di non concorrenza resta valido anche se il datore e il lavoratore non abbiano concordato un importo minimo garantito in caso di risoluzione anticipata del contratto. Il negozio, infatti, potrà essere annullato solo laddove venga accertata una somma irrisoria e simbolica per il dipendente che rinuncia ad altre prospettive lavorative. Il patto di non concorrenza, seppur stipulato in concomitanza al contratto di lavoro subordinato, resta autonomo sotto il profilo causale e , il corrispettivo con esso stabilito dovrà rispettare solo i requisiti per l’oggetto della prestazione ex art. 1346 c.c. Pertanto, lo squilibrio economico riguardante l’originaria prestazione non rende nullo il negozio in quanto, nell’ordinamento italiano, prevale il principio dell’autonomia negoziale.