Flash per 24/07
Sentenza 8927/1994 Corte Cassazione
Diceva Tucidite: “la valutazione fondata sul diritto, si pratica nel ragionare umano quando vi è una base di parità mentre, se vi è una disparità di forze, il più forte esige quanto più può ed il più debole è costretto ad accettare”!
Da queste parole di un saggio dell’Antica Grecia, traiamo spunto per disquisire sul famoso “patto leonino”, spesso chiamato in causa in controversie contrattuali.
Si tratta di una clausola negoziale grazie alla quale, alcuni soci stabiliscono l’esclusione di altri dalla partecipazione agli utili, o l’esclusione di se stessi dalla contribuzione alle perdite.
Detta tipologia va in contrasto con i dettami dell’art. 2247 Codice Civile, che prevede invece come indispensabile nel contratto di società, lo scopo della divisione degli utili.
Ne va di per sé che, un patto del genere, viene reso nullo dalla legge, allo scopo di evitare che alcuni soggetti più forti possano fare la “parte del leone”.
La sentenza della Corte si riferisce al limite dell’autonomia, ex art. 2265 Codice Civile, che prevede una situazione assoluta e costante nella parità dei trattamenti in ambito societario.
L’illiceità di detta clausola si allarga, dal mero ambito societario, anche a tutte quelle situazioni negoziali in cui si prevede la netta supremazia di una parte dominante, su una più debole e soccombente.