La sesta sezione della Corte di Cassazione con ordinanza 3041/2022 ha sancito il risarcimento per il pedone che cade dal marciapiede a causa di una disconnessione del manto stradale, anche senza la prova dell’imprevedibilità o invisibilità dell’insidia. Nel caso in esame, veniva rigettata la richiesta di risarcimento avanzata da una donna nei confronti dell’ente proprietario della strada, per le lesioni cagionate da una caduta su di un marciapiede in quanto, l’art. 2051 c.c. rubricato danno cagionato da cosa in custodia, prevede a carico di chi agisce l’onere della prova circa la non evitabilità della buca o insidia. secondo la Cassazione, il giudice di secondo grado errava in quanto attribuiva alla parte attrice un onere che non le spettava in quanto, non è tenuto a dimostrare la non prevedibilità dell’insidia ma sarà il custode a dover provare il caso fortuito che, rappresenta che i caratteri della imprevedibilità ed eccezionalità tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento danno.