La Corte di Cassazione con sentenza 8035/2021, dichiarando inammissibile il ricorso di una maestra condannata in appello alla pena detentiva per abuso di mezzi di correzione ex art. 571 comma 1 c.p., ha sancito che scatta la reclusione quando mette in atto maltrattamenti psichici e fisici ai danni dell’allievo. Non vi è alcuno sconto per l’imputata che integra il reato di abuso di mezzi di disciplina, umiliando, denigrando e maltrattando psicologicamente un alunno e, mettendo in serio pericolo la sua salute. Il potere educativo dell’insegnante è ammesso soltanto se posto in essere con mezzi congrui alla gravità del comportamento dell’alunno, senza ledere l’altrui personalità e senza istigare altri allievi a maltrattarlo. Pertanto, se vi è prova dei segni di violenza subite e della sintomatologia soggettiva evidenziata dal minore è confermata la pena detentiva, escludendo la possibilità di invocare la sostituzione con la pena pecuniaria.