
Sentenza 139/2025 Corte Costituzionale
La Consulta ha stabilito che non è contraria alla Costituzione l’esclusione automatica dei condannati per reati catalogati come “ostativi” dall’accesso a pene sostitutive della detenzione (pene detentive brevi) .
Alcuni giudici di merito contestavano l’articolo 59 della legge n. 689/1981, così come modificato dalla riforma “Cartabia”, sostenendo che esso violasse i principi di uguaglianza, rieducazione e ragionevolezza (artt. 3, 27, comma 3, e 76 Cost.) .
La Corte ha respinto tutte le censure, riconoscendo che il legislatore gode di discrezionalità nel definire quali reati escludere dalle alternative penali, purché questa scelta sia ragionevole e proporzionata.
La riforma non ha violato la legge delega, in quanto ha coordinato coerentemente l’accesso alle pene sostitutive con le preclusioni già previste per l’ordinamento penitenziario.
Non è stato violato il principio della finalità rieducativa della pena: la pena detentiva conserva un suo ruolo, anche per reati gravi, laddove vi sia necessità di tutela sociale e prevenzione.
I cosiddetti reati ostativi sono quelli elencati nell’articolo 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario. Si tratta di delitti di particolare gravità, che ostacolano l’accesso a benefici come semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro esterno, permessi premio o altre misure alternative, salvo condizioni eccezionali (es. collaborazione con la giustizia) .
In particolare, tra i reati ostativi figurano i delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione; l’associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.); i reati connessi alla mafia, come lo sfruttamento e l’avvantaggio di un’associazione mafiosa; la riduzione in schiavitù; la tratta di persone; la prostituzione minorile; la pornografia minorile; la violenza sessuale di gruppo; il sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione ed altri.
La sentenza, in buona sostanza, conferma che è costituzionalmente legittima la preclusione generale delle pene sostitutive per gli imputati condannati per reati ostativi. Tuttavia, essa sottolinea anche l’indispensabile dovere di garantire condizioni di detenzione umane e rieducative.
I reati ostativi, come definiti dall’art. 4-bis O.P. restano dunque automaticamente esclusi dai benefici penitenziari, salvo casi molto limitati e specifici.
