Sentenza 2788/2024 Cassazione Penale
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso con il quale era stata proposta una questione di legittimità costituzionale dell’art. 165, comma 5, cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che:
“la concessione della sospensione condizionale della pena, anche quando sia riconosciuta l’attenuante della minore gravità del fatto, debba essere sempre subordinata alla partecipazione del condannato ad un percorso di recupero presso associazioni o enti abilitati“.
Di fatto tale disposizione costituisce il risultato di una valutazione discrezionale del legislatore pienamente rientrante nell’esercizio del relativo potere.
La prevenzione di recidive in materia di reati sessuali è espressamente riconosciuta da fonti e convenzioni internazionali, tra le quali spicca la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul).
Di conseguenza, a giudizio della Corte, la previsione normativa in esame non è irragionevole posto che “l’imposizione dell’obbligo di partecipazione a specifici corsi di recupero costituisce un vincolo limitatamente invasivo che non comporta la privazione della libertà personale e neanche l’impossibilità o l’elevata difficoltà di attendere alle ordinarie esigenze della vita ed è correlata a funzione preventive e risocializzanti“.
La fattispecie inerente reati di violenza sessuale, deve essere necessariamente sottoposta ad un regime più attento di controllo, in quanto lede i diritti fondamentali del “rispetto di genere” e rischia di minare l’indispensabile equilibrio dei rapporti sociali!