Sentenza 981/2023 Corte Sppello Palermo
Questo pover’uomo riteneva che, con la sentenza di divorzio, fossero finite le sue peripezie familiari, e che avrebbe potuto condurre una vita più tranquilla e serena.
Ma ecco intervenire la sollecita ex consorte, madre del suo figlio ormai maggiorenne, anche se non economicamente autosufficiente, pronta a “bussare a cassa”, nel nome del suo pargolo che secondo lei, essendo cresciuto ed amando il “bel vestire”, aveva tutti i diritti di disporre di una cifra maggiore per l’abbigliamento, (con conseguente aumento dell’assegno a carico del padre).
La Corte d’Appello le ha dato ragione, a fronte di una pronuncia negativa del primo grado, in quanto il vestiario viene considerato un esborso ordinario, a cui entrambi gli ex coniugi devono contribuire in egual misura, avendo entrate analoghe.
Il costo di detta necessità, sancisce la Corte, aumenta con la crescita del figlio e con le nuove esigenze dello stesso.
Inutile dimostrare che gli attuali guadagni si sono ampiamente ridotti, rispetto agli accordi economici derivanti dal divorzio e che, successivamente a detto evento, l’uomo si è caricato di un mutuo per l’acquisto di una casa. Considerata spesa non improcrastinabile quest’ultima, e quindi di secondaria importanza rispetto alle primarie esigenze del nostro moderno “Petronio”.