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PER LA LEGGE FALLIMENTARE, L’ATTIVITÀ DEL LEGALE NON SEMPRE È PREDEDUCIBILE

Ordinanza 10128/2023 Corte Cassazione

Lo Studio Legale Labonia ha sempre posto il massimo impegno nel seguire le procedure fallimentari e, nel caso che qui si commenta, ha ottenuto il riconoscimento della propria linea difensiva a favore di un fallimento, a scapito di un legale che, dallo stesso, pretendeva il riconoscimento dei propri compensi con procedura di “prededuzione“!

In conseguenza richiedeva il prelievo dall’attivo fallimentare prima di ogni altra operazione, della somma necessaria al pagamento dei propri compensi, così come indicato dalla legge, per soddisfare i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale dallo stesso seguita.
Il tribunale aveva riconosciuto, nello “stato passivo“, il diritto ad una prelazione in riferimento alla sua parcella lorda, decurtando parte della somma dallo stesso richiesta in via di prededuzione, e relativa alla “ritenuta d’acconto ed interessi maturati“.
La richiesta derivava da un’attività professionale svolta dallo stesso a favore della massa dei creditori, in riferimento al deposito di un concordato preventivo, che non era stato ritenuto attuabile.
Il Giudice Delegato, quindi, aveva ammesso il credito “senza prededuzione” anche per difetto di una documentata utilità dell’attività professionale alla massa dei creditori, in merito all’eccedenza di parcella richiesta.
In buona sostanza, non è estensibile la procedibilità di prededuzione, a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un seppur labile collegamento alla procedura concorsuale, (dovendo essere dimostrato il vantaggio arrecato alla massa creditizia).
La giurisprudenza della Cassazione, prontamente richiamata nell’azione difensiva dello Studio Legale Labonia, ha sempre evidenziato che la domanda di concordato preventivo debba essere dichiarata ammissibile, per poter concretizzare il privilegio di prededuzione in favore del professionista richiedente. Chiari i richiami all’art. 111, comma 2, della Legge Fallimentare, che ne delimita l’applicabilità.
Il ricorso per Cassazione è stato quindi rigettato, per carenze motivazionali e di prova, non risultando sufficientemente dimostrato il vantaggio derivante all’asse dei creditori, riferito all’eccedenza di parcella contestata.
Non riconosciuto quindi il privilegio della prededuzione, così come richiesto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.