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PER LEGGE ANCHE I NONNI POSSONO ESSERE MESSI IN DISCUSSIONE

Ordinanza 6658/2025 Corte Cassazione

L’art.317 bis c.c. sancisce il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni,  nel superiore interesse degli stessi.

La Suprema Corte ha però specificato che tale diritto non è incondizionato: può essere riconosciuto “solo se il giudice accerta che tali rapporti siano positivi, gratificanti e vantaggiosi per il minore”.
Se, però, vi è una manifesta opposizione del minore, (soprattutto se ha compiuto 12 anni), la frequentazione non può essere imposta.

Già la Cassazione con precedente giurisprudenza, aveva sancito che “non esiste un diritto incondizionato alla frequentazione da parte degli ascendenti, se non si dimostra che il rapporto è utile alla crescita equilibrata del minore”.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, i nonni paterni avevano chiesto al Tribunale per i Minorenni di poter vedere il nipote, trasferitosi con la madre in altra regione.
La Corte d’appello aveva limitato le visite dei nonni al solo periodo in cui il minore si trovava col padre.

Proposto ricorso in Cassazione, che ha accolto la tesi che “non si può subordinare la frequentazione dei nonni alla presenza del padre, senza una specifica motivazione e senza aver previsto strumenti adeguati per regolare i rapporti”.

Il giudice deve accertare l’effettiva utilità del rapporto nonni-nipote;
evitare che il minore sia coinvolto in dinamiche conflittuali;
assicurarsi che le visite non interferiscano con i tempi affettivi, sociali, scolastici e ludici dello stesso;
motivare espressamente se ritiene necessaria la presenza di un genitore durante le visite.
Dunque, in presenza di conflitti familiari o distanze geografiche, “il giudice deve individuare modalità equilibrate e proporzionate di frequentazione, che rispettino la libertà e la serenità del minore”.

La Corte d’appello dovrà ora riesaminare il caso, tenendo conto di tutti gli strumenti disponibili per garantire la spontaneità dei rapporti.