
Ordinanza 16604/2025 Corte Cassazione
Con l’ordinanza, depositata dalla Corte di Cassazione, si è affermato un orientamento decisivo in materia di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita del lavoro in seguito a postumi invalidanti e licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Nel caso esaminato, una lavoratrice addetta alle pulizie, colpita da un grave incidente stradale, era stata dapprima sospesa e poi licenziata al termine di tale periodo. Successivamente, aveva richiesto il risarcimento del danno da perdita del reddito futuro, lamentando l’impossibilità di reinserirsi in attività compatibili con le sue condizioni cliniche.
La Corte d’appello, pur riconoscendo i postumi invalidanti, aveva escluso il risarcimento del lucro cessante futuro in quanto la lavoratrice non aveva dimostrato di aver cercato un nuovo lavoro. Aveva quindi liquidato unicamente gli stipendi effettivamente persi fino a sei mesi, stimando che la ricerca sarebbe durata tale periodo.
La Cassazione ha rigettato tale impostazione: non è stato considerato legittimo respingere la domanda risarcitoria esclusivamente perché la vittima non si è attivata a trovare un nuovo lavoro. Prima di tutto, il giudice deve accertare concretamente se i postumi invalidanti abbiano compromesso la capacità lavorativa specifica. Solo successivamente, eventualmente, può considerare l’assenza di una diligente ricerca di impiego come aggravamento colposo del danno (art. 1227, comma 2 c.c.).
La Corte ha ribadito che non può esserci automatismo tra percentuale di invalidità biologica e risarcimento economico: la semplice quantificazione medico-legale non sostituisce un accertamento concreto della perdita reddituale.
In conclusione, l’ordinanza presa in esame segna una svolta: sancisce il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante anche se il danneggiato non abbia dimostrato di aver cercato lavoro, purché siano provati i postumi invalidanti e la conseguente perdita di capacità lavorativa. Solo dopo questa ricostruzione oggettiva può eventualmente emergere un ruolo del comportamento del danneggiato nel mitigare l’ammontare del risarcimento. Quest’orientamento garantisce una tutela più rigorosa del lavoratore leso, riallineando la valutazione del danno ai principi codicistici e giurisprudenziali.
