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PERCHÉ HO UN PIEDE DI PORCO E UN GRIMALDELLO? FATEMI RIFLETTERE E POI VI RISPONDO!

Sentenza 3742/2024 Corte Cassazione

L’art. 707 cod. pen. prevede che “chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per delitti contro il patrimonio, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte o di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni”.

Esistono, quindi, un dato soggettivo costituito dalla circostanza che l’agente risulti condannato in via definitiva per delitti contro il patrimonio, ed un dato oggettivo, costituito dal possesso di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature: la prova della lecita detenzione degli stessi deve essere fornita dall’imputato, essendo la pubblica accusa esente dall’onere di fornire la prova contraria.

In proposito, la cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, previsto dall’art. 707 cod. pen., è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, il suddetto possesso o la loro immediata disponibilità, incombendo all’imputato l’obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti.

Ma in che lasso di tempo deve essere fornita la giustificazione che è prevista dalla norma incriminatrice, ai fini dell’esclusione della rilevanza penale del fatto?
Al momento della sorpresa “in flagranza” da parte dei verbalizzanti, o anche in un momento successivo?

La Corte Territoriale aveva fatto propria la tesi secondo cui la giustificazione de qua «deve essere res[a] nell’immediatezza del controllo e contestualmente verificabile dagli operanti».

Di orientamento contrario la Suprema Corte, secondo cui la disposizione vigente non fissa alcun limite temporale entro il quale tale giustificazione deve essere fornita né, tantomeno, richiede che ciò possa legittimamente avvenire solo al momento della sorpresa in flagranza.
È sempre compito del giudice di merito, infatti, valutare se la prova della legittimità della detenzione degli oggetti predetti sia stata o meno raggiunta e, specialmente nelle ipotesi di tardiva discolpa, motivare adeguatamente le ragioni del suo convincimento (cfr.Cass. 6929/1996).

Tutto il tempo per riflettere, dunque, e fornire una versione credibile!