Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

Perde le agevolazioni sulla prima casa chi riacquista l’immobile senza prendere la residenza.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18939 del luglio 2021 stabilisce che: l’agevolazione sulla prima casa sull’imposta di registro, decade se il contribuente non adibisce ad abitazione principale l’immobile acquistato stabilendo la residenza nei termini previsti, anche se nel Comune di riferimento svolge la sua attività lavorativa. Ai fini dell’imposta di registro, la decadenza a seguito dell’alienazione infraquinquennale dell’immobile è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale.

L’acquirente che non adibisce ad abitazione principale l’immobile acquistato stabilendovi la residenza, a nulla rilevando la circostanza che in quel Comune egli svolga la propria attività. Ciò in quanto le condizioni che evitano la decadenza dall’agevolazione in caso di vendita infraquinquennale sono autonome e distinte da quelle previste per la concessione del beneficio.