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PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE: LIQUIDAZIONE IN VIRTU’ DI UN SISTEMA A PUNTI.

La terza sezione civile della Cassazione con sentenza 10579/21, accogliendo il ricorso degli eredi di una vittima di un sinistro stradale, ha sancito che la perdita del rapporto di parentela va valutato in base ad un sistema a punti, in attesa dell’azione di un sistema unico nazionale. Nel caso esaminato, il giudice di primo grado, aveva liquidato ai parenti la somma utilizzando le tabelle milanesi; la corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione dell’assicurazione, affermava che dovevano utilizzarsi le tabelle milanesi in ragione della vocatio nazionale, liquidando un importo minore. Pertanto, gli eredi proponevano ricorso in Cassazione, censurando l’applicazione delle tabelle milanesi, invece di quelle romane, seppur il giudice di primo grado applicando queste ultime, aveva liquidato un importo inadeguato rispetto all’importo previsto da quelle milanesi. La Cassazione, valutando il danno parentale, ha affermato che le tabelle milanesi non seguono il sistema a punti ma, individua una base minima e un tetto massimo trai quali non vi è forte differenza, non realizzando l’effetto necessario. Di contro, la tabella basata sul sistema a punti, garantisce uniformità e prevedibilità, rendendo possibile applicare sull’importo complessivo una correzione in virtù della specifica fattispecie. Pertanto, al fine di garantire una adeguata valutazione del caso ed uniformità del giudizio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va liquidato su un sistema a punti che prevede, l’estrazione del valore medio del punto dei precedenti, la modularità, tenendo conto anche dell’età della vittima, del superstite, del grado di parentela e i relativi punteggi salvo che, la specificità del caso permetta una liquidazione del danno con un metodo diverso.