Ordinanza 27633/2023 Cassazione Civile
Qualche tempo fa ci interessammo di una sentenza della Cassazione, che aveva riconosciuto il risarcimento equitativo ad una modella, a causa dei danni estetici subiti, per un errato intervento al seno.
Questo aveva prodotto, secondo la Corte, una perdita di “chance”, intesa come occasioni future e presunte di guadagno economico.
Seguendo la stessa linea di logica legale, è stato parimenti accolto il ricorso di un avvocato, per perdita di “chance” professionali.
Non riferita, in questo caso, a danni estetici, bensì al disservizio creato dalla compagnia telefonica, subentrata come gestore della sua linea di studio che, per errore, lo aveva cancellato dall’elenco dei numeri di telefono.
La vicenda è stata complessa, abbracciando tre gradi di giudizio e, solo la pronunzia della Cassazione, ha dato completa ragione al professionista, riconoscendo anche a lui la fattispecie di “perdita di chance” per altrui colpa.
Non essere annoverato nei numeri telefonici professionali, potrebbe aver causato una perdita di clientela: non ritenuto necessario dimostrare un danno emergente, essendo sufficiente la presunzione dello stesso in via equitativa, pur in assenza di documentazione fiscale.