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Sentenza 5958/2024 Cassazione Penale

Il codice prevede talune situazioni tipiche di difetto della capacità di intendere e di volere, idonee a escludere l’imputabilità: come le patologie rilevanti ai fini del riconoscimento di un vizio totale di mente.

Sicché qualsiasi infermità può risultare idonea a escludere l’imputabilità, ove determini un’incapacità d’intendere o di volere, essendo sufficiente la menomazione anche di una soltanto delle due facoltà.

Viceversa, non hanno rilevanza quelle anomalie della personalità o del carattere, che non danno luogo a un’infermità, in quanto non idonee ad alterare nel soggetto le capacità di rappresentazione o di autodeterminazione.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito, sotto il profilo processuale, la regola compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” , in riferimento a tutte le componenti del giudizio e, con esse, anche alla capacità di intendere e di volere dell’imputato per cui, il relativo onere probatorio incombe sulla pubblica accusa.

L’accertamento dell’effettiva capacità d’intendere e volere, riservata al giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità, ove risulti essere esaurientemente motivato, immune da vizi logici di ragionamento, e conforme a corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione.

Sicché, la Corte di Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica, in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (cfr.Cass. 6754/2014)