Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

PERIZIA GRAFOLOGICA VALIDA SOLO SU DOCUMENTO ORIGINALE. DIFFIDARE DELLE IMITAZIONI!

Ordinanza 2777/2025 Corte Cassazione

Nel caso preso in esame, il problema nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto, basato su una scrittura privata di riconoscimento di debito.

Accade però che l’originale, custodito nel fascicolo d’ufficio, fosse andato smarrito e sostituito da una copia fotostatica.
L’ingiunto ha disconosciuto la sottoscrizione e si è opposto alla perizia eseguita sulla copia.

Conferma la Suprema Corte che la verifica della sottoscrizione deve avvenire sull’originale della scrittura privata (artt. 215 e 216 c.p.c.)
ed, in assenza dell’originale per cause non imputabili alla parte che intende avvalersene, è ammessa la prova per altri mezzi.
Solo in via eccezionale, può essere disposta una perizia sulla copia fotostatica,  solo per accertamenti scientificamente compatibili, con valore indiziario.

La Corte d’Appello aveva attribuito alla copia fotostatica lo stesso valore dell’originale, autorizzando la perizia grafologica.

La Cassazione, però, ha respinto tale interpretazione, specificando che
la perizia sulla copia fotostatica non garantisce un esame attendibile, poiché mancano le caratteristiche fisiche dell’originale.
L’indisponibilità dell’originale, anche se non imputabile, non legittima l’attribuzione di pieno valore alla perizia sulla copia, che può essere considerata come elemento indiziario, insieme ad altre prove, per stabilire la paternità della sottoscrizione.

Ne consegue che la perizia grafologica deve essere eseguita, esclusivamente sull’originale documento.

In caso contrario, la prova dell’autenticità della sottoscrizione può essere fornita attraverso altri mezzi ammissibili o, in via residuale, tramite una perizia sulla copia, che acquista un valore meramente indiziario.