Sentenza 24/2025 Corte Costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 30-ter, quinto comma, dell’ordinamento penitenziario, laddove prevede la preclusione biennale automatica di permessi premio, per quei detenuti che abbiano commesso reati durante l’esecuzione della pena.
La questione sollevata da un Magistrato di sorveglianza, riguardava un detenuto, in carcere dal 2017, a cui era stato negato un permesso premio, in quanto era stato rinviato a giudizio per avere tentato di introdurre droga nel carcere.
Il magistrato di sorveglianza aveva rimesso gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo la preclusione incompatibile con la presunzione di non colpevolezza e con la funzione rieducativa della pena.
Di fatto, l’art. 27 della Costituzione stabilisce due principi fondamentali:
Presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.
Funzione rieducativa della pena: la detenzione non deve essere solo punitiva, ma anche finalizzata al reinserimento sociale del condannato.
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ribadito più volte che “l’imputazione per un reato non può comportare conseguenze punitive anticipate“.
Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che “i giudici devono poter valutare caso per caso la situazione del detenuto, senza automatismi legislativi che impediscano la concessione di benefici”
La Consulta ha evidenziato come la regola che impediva in modo automatico la concessione del permesso premio fosse in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali.
Vietare un permesso premio per il solo fatto di essere imputati significa presumere la colpevolezza prima della sentenza definitiva.
Con questa sentenza, la Consulta ha affermato che le proprie decisioni possono evolversi nel tempo, soprattutto quando l’orientamento giurisprudenziale europeo cambia e impone un nuovo bilanciamento tra sicurezza e diritti dei detenuti.