Sentenza 90/2019 TAR Lombardia – Sez. Milano. Gli articoli 2 e 36 della nostra Costituzione, tutelano i diritti dei disabili, in riferimento ad una normale vita di relazione ed accessibilità all’edificio in cui vivono. In nome, quindi, della realizzazione della personalità del singolo, cade qualunque tipo di veto, posto dal regolamento edilizio.
Il Comune non può impedire al condomino l’abbattimento delle barriere architettoniche, con attuazione di impianto di piattaforma elevatrice nell’androne dell’edificio in quanto, le altre soluzioni, sarebbero economicamente sconvenienti.
Questo quanto emerso dalla pronuncia del TAR Lombardia, che ha sancito un concetto di umanità e vicinanza sociale, verso chi è meno fortunato.
Una piattaforma, quindi, non solo per sollevare il corpo ma, soprattutto, lo spirito di chi soffre!
A cura dello Studio Legale Labonia dell’avvocato Simone Labonia.