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PESO DUECENTO CHILI! COME POTETE PRETENDERE CHE VIVA IN UNA NORMALE CELLA?

Legge 149/2025 Gazzetta Ufficiale n.235

La nuova legge appare chiaramente orientata verso una dimensione sanitaria, sociale e politica, riferendosi all’obesita’ come malattia progressiva e recidivante!

Essa, però, non contiene disposizioni penali né norme specifiche dedicate all’ambiente carcerario o al regime delle pene detentive: ad esempio non prevede modifiche al codice penale o penitenziario.
Detto ciò, è possibile esplorare alcune potenziali ricadute indirette in detti ambiti, ovvero riflessioni su come l’obesità riconosciuta come patologia possa interagire con il diritto penitenziario, la tutela della salute in carcere, e con eventuali profili di responsabilità.

All’interno del sistema carcerario italiano, il detenuto gode del diritto alla salute come previsto dall’art. 32 della Costituzione Italiana e da normative specifiche (es. T.U. penitenziario, normative sanitarie). Se la legge 149/2025 riconosce l’obesità come malattia progressiva e recidivante, ciò implica che anche in carcere le amministrazioni penitenziarie e la sanità penitenziaria debbano considerare l’obesità come patologia da gestire con percorsi adeguati.
Qualora l’obesità comporti condizioni cliniche che rendono difficoltose certe modalità detentive (es. spazi ristretti, difficoltà motorie, rischio sanitario), potrebbero emergere profili di adeguamento: ad esempio scelta di celle più ampie o attrezzate, maggiori attenzioni al regime alimentare e all’attività fisica, forse revisione della destinazione all’interno dell’istituto (ora, tale scenario è ipotetico).
Ciò non significa che la legge 149/2025 imponga modifiche automatiche al regime penitenziario, ma la sua considerazione della patologia rafforza l’idea che anche in carcere vada garantito un trattamento compatibile con lo stato di salute.

Ne scaturisce una responsabilità medica o della struttura penitenziaria: se un detenuto affetto da obesità non riceve cure adeguate e ne deriva un danno grave o la morte, potrebbero profilarsi responsabilità civile o penale (per esempio omicidio colposo, lesioni colpose) nei confronti dei soggetti responsabili della salute in carcere. In questo scenario, la nuova legge può rappresentare una base normativa che rafforza l’obbligo di cura: se un regime detentivo è manifestamente incompatibile con lo stato di salute del detenuto obeso, potrebbe configurarsi una violazione dei diritti fondamentali (art. 3 o art. 27 Cost.), con possibili conseguenze giurisdizionali (es. ricorso al giudice di sorveglianza). Anche se non penale, è un profilo rilevante.
È importante evidenziare che la legge non disciplina aspetti penali diretti: non prevede sanzioni o modifiche al codice penale, né introduce “agevolazioni” penitenziarie per motivi di obesità. Qualsiasi applicazione in carcere andrà valutata in relazione alle normative vigenti in materia penitenziaria, sanità e giustizia.