Sentenza 38909 Cassazione Penale
La sentenza che prendiamo in esame, ha risolto in maniera affermativa il quesito, se siano applicabili anche ai piccoli abusi edilizi, gli effetti della causa di non punibilità per lieve entità: a condizione che il responsabile abbia presentato domanda di regolarizzazione.
Nel fatto specifico, i primi due gradi di giudizio avevano condannato l’imputato, responsabile di aumento volumetrico di un appartamento, in assenza di titolo autorizzativo.
Il ricorso per Cassazione ha fatto leva, essenzialmente, proprio sulle violazioni di legge per omesso rilievo della sussistenza dell’articolo 131 bis Codice Penale, in ordine alla non punibilità.
Ecco che si fanno sentire gli effetti della “post Cartabia”: il difensore, alla luce delle novità normative, ha sollecitato l’attenzione dei giudicanti, sul comportamento “post-reato”, attuato dal colpevole dell’abuso, in quanto lo stesso, di fatto, aveva presentato istanza di regolarizzazione dell’illecito edilizio.
Il nuovo elemento della “condotta susseguente al reato”, ha trovato piena attenzione da parte della Suprema Corte, che ha ritenuto di applicare le nuove norme, entrate in vigore il 30/12/2022 , riconoscendo valido il ricorso, per cassare i precedenti provvedimenti di condanna.