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Sentenza 34773/2024 Cassazione Penale

Precisato dalla Suprema Corte che il giudice di merito, in caso di condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada, deve determinarne la durata complessiva della sanzione accessoria della “sospensione della patente” effettuando la “somma dei periodi punitivi” previsti per ciascun illecito.

Nel caso contemplato, la difesa del reo, aveva contestato il calcolo del periodo di sospensione della patente, ritenendo illecito che venisse applicato allo stesso il “vincolo della continuazione“.

In buona sostanza, la Procura Generale ricorrente asseriva che, in tema di sanzioni amministrative accessorie, il criterio da applicare è costituito dal cumulo materiale delle sanzioni (e non da quello della continuazione), come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

In effetti, la sentenza impugnata, aveva determinato la misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione, applicando il criterio della “continuazione“.

Così facendo, il Tribunale, non aveva correttamente applicato il consolidato principio interpretativo per cui “il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità tanto dell’art. 8 della L. n. 689 del 1981, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, quanto delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 cod. pen.
(cfr. Cass. 20990/2016, nonché in senso conforme, 12363/2013)