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Plagio e manipolazione psicologica

Corte Costituzionale – Pronunzia 1981

La manipolazione psicologica assume le caratteristiche di reato, quando annienta completamente la volontà della vittima, che si trova costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa: si configura, pertanto, il reato di “violenza privata”.

Secondo la giurisprudenza le minaccia, che è l’arma più potente per attuare manipolazione psicologica, si concretizza con comportamenti o atteggiamenti idonei al incutere nella vittima, timore o preoccupazione di ricevere un ingiusto danno.

Nel vecchio ordinamento il “plagio” costituiva fattispecie autonoma di reato, poi depenalizzato e di difficile reintroduzione, nonostante svariati tentativi attivati negli anni, in sede legislativa. In buona sostanza, viene attuato un condizionamento, finalizzato a creare uno stato di soggezione, che esclude o limita la libertà individuale.

Tale reato, che in origine prevedeva pene severe, fu dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nel 1981, non potendo essere determinato con precisione e non avendo contorni definibili in modo netto e specifico.